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TAR Abruzzo

Il Commissario non può cambiare il PSR

07 Mag 11
articolo32.it

Il TAR Abruzzo deve ancora pronunciarsi sui ricorsi proposti contro il Programma Operativo che Chiodi elaborò ed approvò lo scorso anno.

Nonostante siano passati quasi due mesi dalla discussione, il TAR non ha ancora deciso anche se alcuni recentissimi pronunciamenti lasciano intendere che il Tribunale si sia fatto un'idea sul problema.

In effetti, con le sentenze 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244 e 245 depositate giovedì scorso (il 5 maggio), il TAR, ha deciso sui ricorsi presentati da alcune cliniche private contro un atto commissariale che sospendeva la previsione legislativa del Piano Sanitario.

Il TAR, aderendo all'indirizzo espresso dalla Corte Costituzionale nella sentenza 361 dello scorso anno, ha stabilito il principio per il quale, "acclarato che il Commissario per la sanità è un organo amministrativo è ovvio che un organo amministrativo, per il principio di separazione dei poteri tuttora vigente nel nostro ordinamento, non è legittimato ad incidere su atti aventi natura legislativa primaria, in deroga alle competenze costituzionali esclusivamente riservate al Consiglio regionale ovvero, in via del tutto eccezionale, al Consiglio dei ministri, ed è tenuto per converso al rispetto delle disposizioni di rango primario nell’emanazione degli atti amministrativi di competenza.

Perspicua conseguenza di quanto precede - continua il TAR - è che l’atto (amministrativo) che sospende una legge regionale è dunque violativo della stessa e pertanto illegittimo".

Nei ricorsi presentati dal gruppo consiliare di centrosinistra e curati dall'avv. Simone Dal Pozzo si è ripetuto più volte questo principio sottolineando che il Programma Operativo è contrario alle previsioni del Piano Sanitario che venne approvato con la Legge Regionale 5 del 2008.

"Ma si tratta di una sentenza che non decide i nostri ricorsi - precisano i ricorrenti - e, quindi, è pur sempre prudente non fare nessuna previsione".